1. Dopo l'articolo 590 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 590-bis. (Valutazione del grado della colpa). - Nei casi previsti dagli articoli 589 e 590, ove la morte o la malattia sia stata provocata da agenti patogeni trasmessi sessualmente da un soggetto che eserciti abitualmente la prostituzione, il giudice, nel valutare la sussistenza e il grado della colpa, tiene conto dei controlli clinico-sanitari effettuati e della loro frequenza».