Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 590-bis del codice penale, in materia di valutazione del grado della colpa).

      1. Dopo l'articolo 590 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 590-bis. (Valutazione del grado della colpa). - Nei casi previsti dagli articoli 589 e 590, ove la morte o la malattia sia stata provocata da agenti patogeni trasmessi sessualmente da un soggetto che eserciti abitualmente la prostituzione, il giudice, nel valutare la sussistenza e il grado della colpa, tiene conto dei controlli clinico-sanitari effettuati e della loro frequenza».